Statuto

Ass. Non Si Tocca La Famiglia

STATUTO ASSOCIAZIONE “NON PROFIT” “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA”

ART. 1 – Costituzione

Associazione “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA” sede Roma in Via Paolo Paruta nr. 22 – C.A.P. 00179 Roma

1.E’ costituita, nel rispetto del Codice Civile l’associazione denominata: “NON SI TOCCA LA FAMIGLIA” con sede legale e sede nazionale sita nel Comune di Roma in Via Paolo Paruta nr. 22.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

2. L’associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “NON PROFIT”.

ART. 2 – (Sedi secondarie)

Possono essere aperte sedi secondarie sul territorio nazionale ed anche in territorio estero, la cui costituzione e le attività dovranno svolgersi nel rispetto del presente statuto.

ART. 3 – (Finalità)

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute esclusivamente per espletare tutte quelle attività relative al raggiungimento degli scopo statutari.

3. a. L’Associazione intende perseguire e promuovere finalità sociali a sostegno e a salvaguardia delle tematiche naturali universali, in particolare quelle riguardanti la famiglia naturale, il vincolo matrimoniale e i ruoli naturali del padre e della madre, ai quali è demandato in maniera prioritaria l’educazione dei figli, così come previsto dalla Costituzione Italiana e dalle diverse convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha aderito.

b. promuove la cultura del rispetto in qualsiasi ambito di ogni differenza e/o minoranza.

c. assume iniziative d’intervento e ogni altra attività idonea a tutelare le politiche familiari mediante un confronto aperto e costruttivo con le istituzioni nazionali e internazionali, segnalando eventuali azioni e/o provvedimenti che risultino inadeguati e/o contrari alle esigenze e alle necessità delle famiglie.

4. Per il raggiungimento delle suddette finalità l’Associazione intende porre in essere quanto di seguito indicato:

promuove sia in proprio che in collaborazione con le autorità locali, nazionali e internazionali e con altri sodalizi che abbiano simili intendimenti, convegni, dibattiti, manifestazioni, attività culturali, sociali, educative divulgative e ricreative, anche attraverso la collaborazione e l’intervento di figure di riferimento in campo scientifico, culturale e sociale, organizza corsi e incentiva la formazione di equipe di coordinamento formate da docenti e comunque da figure qualificate, al fine di promuovere progetti e offerte formative in ambito scolastico finalizzate a incentivare la libertà di espressione e quella educativa come diritto inalienabile per ogni uomo.

5. Assume iniziative e svolge ogni forma di attività idonea al raggiungimento delle predette finalità.

6. L’associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 4 – (Soci)

Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

Le categorie di soci individuati dal presente Statuto sono:

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo).

volontari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e prestano la propria opera in modo personale e gratuito)

sostenitori (oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie).

benemeriti  (persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)

4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

5. L’associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione

ART. 5 – (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione senza alcun onere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, ovvero in presenza di gravi motivazioni, può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato ed ha effetto immediato.

ART. 7 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci;

– Consiglio direttivo;

– Presidente;

– Vice Presidente;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 – (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione ovvero quella la cui convocazione si ritiene necessaria a seguito di accadimenti di particolare gravità che, per motivi temporali, non possono essere demandati alla convocazione ordinaria immediatamente successiva.

ART. 9 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea deve:

–          approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

–          determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

–          eleggere il Consiglio Direttivo;

–          deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 – (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell’assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti del Consiglio Direttivo.

Ogni socio può esprimere un solo voto, è ammesso il voto per delega e non è ammesso il voto per corrispondenza.

ART. 11 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente; nel caso di assenza del segretario il verbale viene redatto da un componente dell’assemblea appositamente indicato dal Presidente nella circostanza.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Il Consiglio Direttivo nomina in proprio un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.
Il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, una volta nominati, acquisiscono contestualmente le rispettive cariche di rappresentanti nazionali dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal più anziano tra i presenti.
Il Consiglio Direttivo regolarmente costituito, a maggioranza dei presenti, può determinare la revoca di ogni singola carica istituita in proprio seno in presenza di comportamenti contrari alle finalità statutarie ovvero per gravi motivi.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei presenti, delibera le modifiche del presente statuto.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Il Consiglio Direttivo fissa l’importo della quota sociale annuale;
Il Consiglio Direttivo approva l’eventuale regolamento interno nonché le modifiche che nel tempo possono essere apportate allo stesso, per orientare e disciplinare al meglio l’attività svolta dall’Associazione è può costituire appositi gruppi/equipe di lavoro nominandone i relativi responsabili.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei Consiglieri Nazionali che hanno il compito di coordinare e coadiuvare l’attività del Consiglio nonché di avanzare proposte e/o progetti con specifiche finalità statutarie.
I responsabili dei gruppi/equipe di cui al punto 9 acquisiscono la carica di Consiglieri Nazionali.
Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei responsabili delle sedi secondarie di cui all’art. 2 del presente statuto nonché dei Responsabili – Coordinatori Regionali e Provinciali, i quali saranno privi di autonomia finanziaria.
I Consiglieri Nazionali di cui al punto 10 e 11 e i Responsabili Regionali e Provinciali di cui al punto 12 del presente articolo, svolgeranno la propria attività nel rispetto delle finalità statutarie e sotto il coordinamento e la direzione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per 10 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per un ulteriore mandato.

ART. 13 – (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Vicepresidente, in caso di impedimento del Presidente, svolge tutte le funzioni ad esso attribuite.

ART. 14 – (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario ha il compito di verbalizzare i contenuti dei punti discussi dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo.
Il Tesoriere tiene la contabilità dell’Associazione così come previsto dall’Art. 15 del presente Statuto.

ART. 15 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

a) contributi e quote associative;

b) donazioni e lasciti;

c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 16 – (Rendiconto economico-finanziario)

Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L’associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità,aventi analoghe finalità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.